LE SPESE DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO 2014

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Anche per quest’anno la legge ha previsto la possibilità di inserire nella Sezione III A del modello unico o del 730 le “agevolazioni in materia di recupero del patrimonio edilizio”.
La necessità di favorire i contribuenti è in attuazione dell’incentivo individuato dal governo per combattere la recessione e la deflazione. Per questo motivo, anche nella dichiarazione del prossimo anno 2015, è stata prorogata la detrazione d’imposta, che è un forte stimolo a eseguire i lavori.
La detraibilità fiscale per interventi della specie proviene dall’art. 16-bis del DpR 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi). Con DL n. 201/2011 l’agevolazione è stata resa permanente e inserita tra gli “oneri detraibili dell’IRPEF”.
Il D n. 83/2012, per le spese effettuate dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, ha elevato la misura della detrazione (50%, invece di quella ordinaria del 36%) e l’importo massimo di spesa ammessa al beneficio (96.000 euro per unità immobiliare, invece che 48.000 euro).
ll DL n. 63/2013, ha esteso questi maggiori benefici alle spese effettuate entro il 31 dicembre 2013. La legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), ha prorogato l’agevolazione del 50% al 31 dicembre 2014, sempre con limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare, e stabilito una detrazione del 40% per le spese che saranno sostenute nel 2015 con limite di 48.000 euro per unità. Dal 1 gennaio 2016 la percentuale si assesterà al 36% mantenendo lo stesso limite di spesa.
Inoltre, è stata prorogata la detraibilità delle spese sostenute per interventi di adozione di misure antisismiche su costruzioni che si trovano in zone sismiche ad alta pericolosità se adibite ad abitazione principale o ad attività produttive. Sono stati fissati i seguenti parametri:
65%, per le spese effettuate dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2014
50%, per le spese da sostenere dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015
N. B. La detrazione spetta nella misura del 50% anche per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all’arredo degli immobili oggetto di ristrutturazione, e devono essere effettuate dopo l’inizio dei lavori. Non è necessario, invece, che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione.
La data di avvio dei lavori può essere dimostrata: da eventuali abilitazioni amministrative, dalla comunicazione preventiva all’Asl quando la stessa è obbligatoria, da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autocertificazione) per lavori per i quali non sono necessarie comunicazioni o titoli abilitativi.
In aggiunta alla somma spesa per i lavori di ristrutturazione, questa detrazione è ammessa per un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro, e va ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
Sono detraibili le spese documentate e sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014.

ULTERIORI RIFORME E MODIFICHE
1) l’abolizione dell’obbligo di invio della comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara.
2) la riduzione della percentuale (dal 10 al 4%) della ritenuta d’acconto sui bonifici che Banche e Poste hanno l’obbligo di operare.
3) l’eliminazione dell’obbligo di indicare il costo della manodopera in maniera distinta nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori, anche se è utile per usufruire dell’agevolazione sull’IVA, la cui aliquota è del 10% sui materiali e non più del 22%.
4) l’obbligo per tutti i contribuenti di frazionare l’importo detraibile in 10 quote annuali; dal 2012 non è più prevista per i contribuenti di 75 e 80 anni la possibilità di ripartire la detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali; i contribuenti che hanno già ripartito la detrazione in 5 o 3 rate, possono proseguire secondo tale rateazione.
5) l’estensione dell’agevolazione agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza.

QUANDO SI PUÒ AVERE LA DETRAZIONE FISCALE
Il presupposto è l’effettuazione di un intervento di recupero del patrimonio edilizio, sia su singole unità immobiliari residenziali, sia su parti comuni di edifici residenziali (guardiole, appartamento del portiere, lavatoi, ecc.).
Le spese per tali interventi devono essere state sostenute a partire dal 26 giugno 2012. Quando si esegue un intervento sulle parti condominiali, i condomini hanno diritto alla detrazione, ciascuno per la propria quota, solo per i beni acquistati e destinati ad arredare le stesse. Il bonus non è concesso invece se acquistano anche beni per arredare il proprio immobile.
Gli interventi edilizi per ottenere la detrazione sono:
• manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, sia sulle parti comuni di edificio residenziale sia sulle singole unità immobiliari residenziali;
• manutenzione ordinaria sulle parti comuni di edificio residenziale, necessaria alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se non rientranti nelle categorie precedenti e a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
• restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare e/o da cooperative edilizie che entro sei mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile.

I BENEFICIARI DELLA DETRAZIONE
• Il proprietario dell’immobile.
• Il nudo proprietario.
• Il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione).
• Il detentore dell’immobile sulla base di un titolo idoneo (es. concessione demaniale, comodatario che ha ricevuto in uso gratuito l’immobile, il locatario che prende in locazione l’immobile). La condizione di convivente o comodatario deve sussistere al momento dell’invio della comunicazione di inizio lavori.
• Il familiare convivente del possessore o detentore purché abbia sostenuto le spese e le fatture di pagamento e i bonifici effettuati siano intestati a lui.
• Il futuro acquirente dell’immobile (si fa riferimento al contratto preliminare di compra vendita registrato), i soci di cooperative divise e indivise.
• I soci delle società semplici.
• Gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali; Ha diritto alla detrazione anche chi esegue i lavori in proprio, soltanto però per le spese di acquisto dei materiali utilizzati.
• La detrazione spetta anche al familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado) convivente del possessore o detentore dell’immobile, purché sostenga le spese, e le fatture e i bonifici risultino intestati a lui. L’agevolazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che beneficia della detrazione.
• A meno che non intervenga accordo diverso tra le parti, le quote residue del “bonus” si trasferiscono automaticamente a chi acquista o riceve in donazione un immobile sul quale sono stati effettuati interventi che beneficiano della detrazione; nel rogito deve figurare la diversa situazione voluta dai contraenti.
• Ha diritto alla detrazione anche chi esegue i lavori in proprio, soltanto per le spese di acquisto dei materiali utilizzati.
• Nel caso in cui il titolare del diritto sia morto, la detrazione spetta agli eredi solo se questi mantengono la detenzione diretta e materiale dell’immobile. Qualora l’immobile fosse dato in locazione, gli eredi perdono la detrazione.
• Nel caso in cui le spese siano sostenute dall’inquilino o dal comodatario, la cessazione dello stato di locazione o di comodato non fa perdere il diritto alla detrazione.

SEZIONE III A: SPESE PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (DETRAZIONE D’IMPOSTA DEL 36%, DEL 41%, 50% O 65%)
Oltre alle spese sostenute nel 2013 e anni precedenti per interventi di ristrutturazione edilizia e di recupero del patrimonio edilizio, nella sezione vanno inserite sia le spese per interventi antisismici o per opere di messa in sicurezza sostenute dal 4 agosto al 31 dicembre 2013, sia quelle per interventi di salvaguardia dei boschi eseguite fino al 31/12/2006.

% Periodo Periodo Periodo Limiti di spesa
36% Dal 2004 al 2005 Dall’1/10 al 31/12/2006 dal………….2007 al 25/6/2012 48.000
41%   Dall’1/01 al 30/09/2006    48.000
50% ristrutturazioni dal 26/06/2012 al 31/12/2013 96.000
65% (misure antisismiche) dal   4/08/2013 al 31/12/2013 96.000

Il limite espresso in tabella è riferito a ogni singola unità immobiliare sulla quale sono stati fatti gli interventi di recupero. Sono esclusi i negozi, gli studi professionali. Per le spese sostenute fino al 30 settembre 2006 il limite è riferito alla persona fisica e a ogni singola unità immobiliare e occorre tener conto delle spese sostenute negli anni pregressi.
Per le spese sostenute dal 1 ottobre 2006 da due o più proprietari la detrazione deve essere chiesta da tutti e l’importo da detrarre risulta così ripartito:

Esempio
due comproprietari che hanno sostenuto in totale una spesa di euro 60.000 per ristrutturazione nel 2010. La detrazione spettante si calcola in questo modo:
• Soggetto A: 8.640 euro (24.000* x 36%);
• Soggetto B: 8.640 euro (24.000* X 36%);
*Il tetto massimo è di euro 48.000 per immobile, quindi euro 24.000 a persona.

Esempio
due comproprietari che hanno sostenuto in totale una spesa di euro 100.000 per ristrutturazione nel periodo da ottobre a dicembre del 2013. La detrazione spettante si calcola in questo modo:
• Soggetto A: 24.000 euro (48.000* x 50%);
• Soggetto B: 24.000 euro (48.000* x 50%);
*Il tetto massimo è di euro 96.000 per immobile, quindi euro 48.000 a persona.

N.B. Se si tratta di spese per prosecuzione di lavori iniziati in anni precedenti, per determinare il limite massimo delle spese detraibili bisogna fare riferimento a quelle già sostenute negli anni passati. Le spese sostenute nel corso del 2013 per lavori iniziati in anni precedenti, danno quindi diritto all’agevolazione solo se quelle per le quali si è già usufruito delle agevolazioni non hanno superato il limite previsto.

SEZIONE III B: DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DEGLI IMMOBILI E ALTRI DATI PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE DEL 36%, DEL 50% O DEL 65%
In questa sezione vanno indicati i dati per le spese sostenute nel 2013. Per quelle del 2011 e del 2012, non è obbligatorio indicare i dati identificativi degli immobili se sono già stati riportati nelle dichiarazioni precedenti.
Se i righi sono pochi per contenere tutte le ristrutturazioni va compilato un quadro aggiuntivo ricordando di numerare, progressivamente, la casella “Mod. N.”posta in alto a destra del Mod. Oltre a questa sezione va compilata anche la colonna 10 della precedente sezione III-A.
Vanno riportati i dati catastali identificativi dell’immobile e altro (ad es. numero d’ordine dell’immobile, Condominio, Codice Comune, Sezione, Foglio, Particella, Subalterno).

SEZIONE III C: SPESE ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI
È di nuova istituzione e va usata per indicare le spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici con limite di spesa di euro 10.000 per ciascuna unità abitativa, da ripartire come già detto in 10 quote annuali di pari importo.

SEZIONE IV: SPESE PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO (DETRAZIONE DEL 55% E DEL 65%)
Con il patto di stabilità sono state estese a tutto il 2014 le agevolazioni fiscali che riguardano anche gli interventi di risanamento edilizio e di riqualificazione energetica volti: a migliorare il comfort degli ambienti interni, a contenere i consumi di energia, a ridurre le emissioni di inquinanti e il loro impatto sull’ambiente.

PAGAMENTI E DOCUMENTI DA CONSERVARE IN ARCHIVIO
Per fruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione e sugli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici, occorre eseguire i pagamenti con bonifici bancari o postali, sui quali va indicato:
1. la causale del versamento: è quella attualmente utilizzata da Banche e Poste Spa per i bonifici relativi a lavori di ristrutturazione, sia per le spese di ristrutturazione sia per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici;
2. il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
3. il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Le stesse modalità devono essere osservate per il pagamento delle spese di trasporto e di montaggio dei beni.
È consentito effettuare il pagamento anche mediante carte di credito o carte di debito. In questo caso, la data di pagamento è quella del giorno di utilizzo della carta da parte del titolare (indicata nella ricevuta di transazione) e non del giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso.

Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

Situazioni particolari, oltre a quanto rappresentato, sono disponibili sul sito:
www.agenziaentrate.gov.it

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