News dal Tribunale di Firenze sul gratuito patrocinio nella mediazione obbligatoria: art. 17, comma 5, D.Lgs 28 del 2010.

 

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Se la mediazione obbligatoria si conclude con l’accordo l’istante, assistito dall’avvocato, ha diritto al patrocinio a spese dello Stato, se sussistono i requisiti di legge sulla sua situazione reddituale.
La sentenza del Tribunale della seconda sezione civile di Firenze del 13 gennaio 2005, va oltre ogni principio costituzionale e comunitario e ammette il patrocinio gratuito anche nel caso di attività extragiudiziale quale è la mediazione.
Dunque, secondo questa sentenza, le parti meno abbienti hanno la possibilità di porre, a carico dello Stato, il compenso dell’avvocato che lo ha assistito nel procedimento di mediazione.
Sicuramente un ulteriore passo in avanti nella mediazione.
Più volte la Cassazione ( sent. n. 9529/2013 ) ha ribadito che l’attività stragiudiziale che viene prestata dagli avvocati non gode dell’ammissione al gratuito patrocinio, infatti un contratto, una transazione, una consulenza non possono essere pagati dallo Stato, neanche nel caso in cui il cliente non ha i soldi per pagare il suo difensore.
L’Ordinanza del Tribunale si sofferma sul fatto che la mediazione è comunque sempre connessa e funzionale alla successiva fase processuale, anche se di fatto il conflitto non avrà più un prosieguo per accordo raggiunto. Dal momento che la legge (Art. 75 del Dpr 115/2012) e la nostra Costituzione ( Artt. 3 e 24 Cost; art. 47 della Carta di Nizza e alla Direttiva 2002/8/Ce sul legal aid) stabiliscono che il gratuito patrocinio è valido per ogni grado , per ogni fase del processo e per le eventuali procedure ad esso connesse, la mediazione obbligatoria pre-processuale rientra tra queste ultime procedure. Anche se si è conclusa in modo positivo è sempre strettamente connessa al processo successivo essendone “condizione di procedibilità” e parte integrante dello stesso ( C. Cost. sent. n. 276/2000 “ il tentativo obbligatorio di conciliazione è strutturalmente legato ad un processo fondato sul contraddittorio. La logica che impone alle parti di <incontrarsi> in una sede stragiudiziale, prima di adire il giudice, è strutturalmente collegata ad un (futuro) processo destinato a svolgersi fin dall’inizio in contraddittorio fra le parti”).

Patrocinio a spese dello Stato
(dal sito del Ministero della Giustizia)
“Al fine di essere rappresentata in giudizio, sia per agire che per difendersi, la persona non abbiente può richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, purché le sue pretese non risultino manifestamente infondate.
L’istituto del patrocinio a spese dello Stato vale nell’ambito di un processo civile ed anche nelle procedure di volontaria giurisdizione (separazioni consensuali, divorzi congiunti, ecc.) per ogni grado del processo e per le procedure connesse: anche la mediazione è fra queste.
Chi può essere ammesso
Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.369,24
Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante.
Eccezione: si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
Dove si presenta la domanda
La domanda di ammissione in ambito civile si presenta presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, competente rispetto al:
•luogo dove ha sede il magistrato davanti al quale è in corso il processo;
•luogo dove ha sede il magistrato competente a conoscere del merito, se il processo non è ancora in corso;
•luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato per i ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti.
Come si presenta la domanda
I moduli per le domande sono disponibili presso le stesse Segreterie del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. La domanda deve essere presentata personalmente dall’interessato con allegata fotocopia di un documento di identità valido, oppure può essere presentata dal difensore che dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda. Può essere inviata a mezzo raccomandata a.r. con allegata fotocopia di un documento di identità valido del richiedente”.

Luciana E.

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