Il canone RAI

 

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Ho sempre pagato il canone RAI, non mi sono mai sottratta a questa imposizione che ogni anno, nel mese di gennaio ci viene chiesta dalla RAI quale contributo a fronte della sua programmazione radiotelevisiva.
Purtroppo, come sempre succede, molti italiani e non italiani (sì anche gli stranieri sono soggetti all’imposta, nonché i turisti!) non hanno pagato il canone, cosicché si è reso necessario, a livello governativo, ricorrere a meccanismi più vincolanti per evitare la grande evasione.
Sono dell’idea che la RAI non debba più essere considerata “TV di Stato” come invece ancora si ritiene. Quindi, come le altre televisioni commerciali che non hanno pretese di canoni, la Rai dovrebbe essere trattata in concorrenza televisiva e senza alcuna pretesa di imposta o altro per sostenere il suo bilancio che ha un disavanzo veramente vergognoso.
Non voglio qui disquisire sui programmi ma sull’imposta.

Il tributo deve essere versato in tutti i casi in cui si abbia la detenzione di un apparecchio abilitato alla visione dei contenuti televisivi, indipendentemente dal fatto che se ne faccia o meno uso.
Spiego meglio a chi non fosse del “mestiere”:
La natura giuridica del canone si basa sul disposto del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 relativo alla Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni. Questo provvedimento non è stato abrogato dal decreto Taglia-Leggi del 2010, con il quale venivano eliminate circa 375.000 leggi dal Ministro della Semplificazione Normativa Calderoli che così definisce:
«Chiunque detenga uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento, giusta le norme di cui al presente decreto.

La Corte Costituzionale ha meglio chiarito il fatto che si trattasse di imposta e non di tassa con la sentenza del 26 giugno 2002 n. 284 :
«Benché all’origine apparisse configurato come corrispettivo dovuto dagli utenti del servizio […] ha da tempo assunto, nella legislazione, natura di prestazione tributaria, fondata sulla legge […] E se in un primo tempo sembrava prevalere la configurazione del canone come tassa, collegata alla fruizione del servizio, in seguito lo si è inteso come imposta.»

La Corte di Cassazione poi, con sentenza n. 24010 del 20 novembre 2007, ha chiarito la natura del canone dell’ abbonamento radiotelevisivo asserendo che il canone:
«Non trova la sua ragione nell’esistenza di uno specifico rapporto contrattuale che leghi il contribuente, da un lato, e l’Ente Rai, che gestisce il servizio pubblico radiotelevisivo, dall’altro, ma costituisce una prestazione tributaria, fondata sulla legge, non commisurata alla possibilità effettiva di usufruire del servizio de quo.»

Infatti il R.D.L. del 1938 postulava:
«Chiunque detenga uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento, giusta le norme di cui al presente decreto.»
Il cerchio si è chiuso.

Il canone deve essere pagato perché è stato istituito da una legge, e lo si deve pagare per il solo fatto di essere detentori di apparecchio televisivo.

Fino all’anno scorso arrivava a casa un modulo di conto corrente con l’importo che si doveva pagare all’Ufficio Postale ( e non solo); oggi la Legge di Stabilità 2016 ha previsto che il canone RAI verrà pagato insieme alla bolletta elettrica a partire dal mese di luglio 2016. Questo slittamento di sei mesi servirà alle imprese fornitrici di elettricità per adeguare le loro procedure e i loro sistemi di fatturazione; dal 2017 le rate ritorneranno a essere pagate dal mese gennaio di ogni anno.
Nella bolletta l’importo del canone sarà distinto dall’importo della fornitura elettrica in modo che ognuno di noi possa rendersi conto di ciò che gli è stato addebitato, che non è imponibile ai fini fiscali. Il nuovo canone è stato ridotto all’importo di € 100, e vale solo per l’anno 2016. Per il 2017 l’importo da pagare potrebbe cambiare: il Governo potrebbe ridurlo ulteriormente in considerazione del maggior gettito che prevede di realizzare grazie all’introduzione del pagamento in bolletta elettrica, (in sostanza con la diminuzione degli evasori).
Le imprese elettriche, a loro volta, dovranno versare all’Erario le somme pagate dal contribuente entro il giorno 20 del mese successivo a quello del pagamento, e dovranno completare i versamenti entro il 20 dicembre p.v.. Uno specifico decreto applicativo che sarà emanato successivamente preciserà le modalità con cui le aziende dovranno effettuare i versamenti all’Erario. Ma questo a noi non interessa più!
Ci interessa invece sapere:
Quali sono i soggetti obbligati al pagamento del canone RAI? Come fa l’impresa elettrica a sapere a quali clienti addebitare il canone e a quali no?
Belle domande!
La residenza anagrafica e l’accesso alla rete elettrica sono le due condizioni attraverso le quali l’Erario può presumere l’esistenza di un televisore e chiedere il pagamento del canone RAI.
E’ compito dell’Agenzia delle Entrate, per l’anno 2016, comunicare ai fornitori di energia l’elenco gli “esentati” dal pagamento del canone RAI.

Di conseguenza, cari lettori:
1) Qualora non aveste il televisore: dal 1° gennaio 2016, in caso di mancata detenzione di TV è opportuno presentare una certificazione alla Agenzia delle Entrate che va rinnovata ogni anno (non è obbligatorio). Dal 2016 non sarà più possibile dare disdetta chiedendo di suggellare gli apparati televisivi.

2) Qualora foste in possesso di computer munito di un trasmettitore che consenta di ricevere il segnale satellitare e digitale terrestre il canone sarà dovuto: in caso contrario no. Quindi le trasmissioni possono essere guardate in streaming online senza avere obbligo di corrispondere l’imposta.
Non è obbligato versarlo due volte per i proprietari della seconda casa, perché è dovuto dall’intestatario della bolletta della luce solo per la prima casa.

3) Qualora l’immobile fosse stato dato in comodato d’uso al figlio, in base alla normativa, è tenuto a versare il canone Rai a condizione che, all’interno del medesimo immobile, disponga di un apparecchio televisivo. Nello specifico, si precisa che a far scattare la presunzione di possesso della tv nell’abitazione concessa in comodato basta la dichiarazione fornita dal figlio alla società elettrica, al momento dell’atto dell’intestazione del contratto di fornitura della luce, secondo cui l’immobile viene da lui adibito a rispettiva residenza principale.

4) Qualora al figlio fosse stata concessa la seconda abitazione in comodato, nella quale lui stesso risulta avere residenza e relativo contratto Enel, quindi, la società elettrica, con cui ha stipulato il contratto, provvederà ad addebitare in via automatica l’importo del canone Rai nella bolletta della luce.

5) Qualora non aveste mai pagato il Canone: sono arrivate rassicurazioni da parte della Rai tramite il settimanale Sorrisi dove viene specificato che il principio di presunzione di detenzione di apparecchio sarà applicato inderogabilmente dal 2016; pertanto per gli anni precedenti non sono previste sanzioni.

6) Qualora non foste sicuri di dover versare il tributo: sarà ancora possibile, come fatto fino a oggi, presentare una dichiarazione all’Agenzia delle Entrate con la quale comunicherete i requisiti che consentono l’esenzione del pagamento dal canone RAI. Tale dichiarazione deve essere presentata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all’Agenzia delle Entrate, direzione provinciale I di Torino. In alternativa la dichiarazione può essere presentata a mano presso l’Ufficio delle Entrate più vicino al luogo della vostra residenza.

ATTENZIONE: la dichiarazione dovrà essere presentata su apposito modello predisposto dalla stessa Agenzia delle Entrate (che troverete in fac simile in fondo all’articolo)

CAUSE DI ESENZIONE:
• i soggetti con almeno 75 anni di età e un reddito, sommato a quello del proprio coniuge, non superiore a 6.713,98 euro l’anno, non convivente con altri soggetti; ora alzato a 8.000
• soggetti il cui canone sia già stato versato dall’altro coniuge;
• casa data in affitto, in cui la disponibilità del televisore sia soltanto degli inquilini anche se l’utenza della luce è rimasta intestata al titolare dell’immobile;
• immobile privo di televisione;
• seconda casa: il canone RAI dovrebbe essere addebitato automaticamente soltanto sulle bollette elettriche relative ad abitazioni principali adibite a residenza del nucleo familiare, ricordando che il tributo è dovuto una sola volta per ciascuna famiglia, a prescindere dal numero di apparecchi televisivi o di immobili posseduti

SANZIONI

A chi non pagherà il canone RAI non potrà essere imposta l’interruzione della fornitura del servizio elettrico. L’evasore che paghi la bolletta elettrica scorporando l’importo dovuto a titolo di canone RAI potrà tuttavia essere sottoposto ad accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate, eventualmente previo controllo da parte della Guardia di Finanza. Nel caso in cui sia confermata l’evasione fiscale, potrà essere applicata una multa che può variare da 200 a 600 euro e, in caso di ulteriore inadempimento, l’importo sarà iscritto a ruolo per la riscossione.
L’Agenzia potrà procedere con i consueti metodi di riscossione, come il pignoramento dello stipendio, della pensione, del conto corrente, ecc. e/o il fermo auto.

UN CONSIGLIO
“L’Unione Nazionale Consumatori (UNC) consiglia a chi si trova nella condizione di non dover pagare il canone, di aspettare che arrivi la richiesta indebita del pagamento del canone RAI e che sia emesso il provvedimento con le modalità di presentazione.
L’auspicio è che sia allegato alla bolletta un modellino di autocertificazione che eviti al consumatore dichiarazioni incomplete. Nella comunicazione, infatti, andranno riportate le eventuali variazioni relative al possesso di un apparecchio televisivo, cambio di residenza, vendita o cessione a terzi del televisore (con generalità e indirizzo del nuovo possessore), rottamazione (allegando la ricevuta), furto (allegando la denuncia), decesso del titolare dell’abbonamento (con disdetta dell’abbonamento)”.

Luciana E.

Dichiarazione sostitutiva di certificazione

(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 )

1) Spett.le Agenzia delle Entrate, ufficio Torino 1, SAT Sportello Abbonamento TV
Cas. Postale n. 22, 10121 Torino

2) Spett.le Società dell’Energia Elettrica ………………

Oggetto: autocertificazione di non possesso del televisore; esenzione dal pagamento del canone Rai

(Eliminare ciò che non interessa)
La/Il sottoscritta/o ……………… residente in ………………, (cap) ………………, (città/Prov.) ………………, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA
di non avere il possesso di alcuna televisione con riferimento all’utenza di energia elettrica di cui al contratto n. ……………… stipulato in data ……………… con la società ……………… relativo all’immobile sito in ……………… via ……………… (cap) ……………… (prov) ………………
oppure:

che l’utenza di energia elettrica di cui al contratto n. ……………… stipulato in data ……………… con la società ……………… relativo all’immobile sito in ……………… via ……………… (cap) ……………… (prov) ……………… si riferisce a [a seconda del caso]:
– immobile adibito a seconda casa
– residenza estiva
– immobile dato in locazione
e che, pertanto, non è dovuto alcun canone Rai, essendo lo stesso già collegato al contratto n. ……………… stipulato in data ……………… con la società ……………… relativo all’immobile sito in ……………… via ……………… (cap) ……………… (prov) …

Luogo, data                                                                                                                                                                                                            Firma

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