Il danno biologico

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È la lesione del diritto alla integrità fisica e psichica di una persona, è il danno alla salute di cui all’art. 32 della Costituzione. Nel 1986 la Corte Costituzionale con sentenza n. 184 ha riconosciuto la risarcibilità del “danno biologico”, che consiste nel pagamento di una somma di denaro che deriva dal combinato disposto dall’art. 32 della Costituzione e dell’art. 2043  del cod. civ.  

Prima di tale sentenza erano risarciti soltanto coloro che avevano subito un danno in relazione alla loro capacità lavorativa; dopo la sentenza sono risarcibili anche coloro che non hanno un reddito da lavoro, come i pensionati e le casalinghe. Ha diritto al risarcimento del danno biologico, ad esempio chi subisce  un danno per intervento chirurgico non bene eseguito o chi a causa dell’incidente rimane invalido a tempo determinato o vita natural durante. 

Il giudice, per determinare la misura del risarcimento, deve tener conto del tipo di lesione subita, delle conseguenze che ne sono derivate, delle condizioni personali e familiari del soggetto e di ogni altro parametro che possa contribuire a determinare un giudizio equo.

 In conseguenza, anche le Compagnie di Assicurazione adottano gli stessi parametri nel determinare il danno biologico seguente a incidente stradale.

Scrive la Corte: “Il criterio liquidativo del ‘danno biologico’ deve rispondere, per un corretto giudizio, da un lato ad un’uniformità pecuniaria di base (lo stesso tipo di lesione non può essere valutato in maniera del tutto diversa da soggetto a soggetto) e dall’altro ad elasticità e flessibilità, al fine di adeguare la liquidazione del caso esaminato all’effettiva incidenza dell’accertata menomazione sulle attività della vita quotidiana, attraverso le quali, in concreto, si manifesta l’efficienza psico-fisica del soggetto danneggiato”.

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