Regolamento a tutela del diritto d’autore nel web

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Cari internauti,

dopo mesi di attesa e tante critiche, l’Agcom ha adottato un nuovo Regolamento per proteggere i diritti d’autore sulle reti di comunicazione elettroniche. Ha anche inteso promuovere la diffusione della legalità e l’educazione a una  corretta fruizione di ciò che internet può offrire. Il Regolamento  precisa le procedure per accertare e far cessare le violazioni realizzate ai danni del diritto d’autore e dei diritti connessi, sul web. Questo provvedimento sarà operativo a partire dal 31 marzo 2014.

Appena divulgato il testo, molti commenti allarmistici sono comparsi in rete specie per la parte relativa alla repressione degli illeciti:  si è parlato di perdita della libertà di rete, di censura; di contrapposizione tra l’Agcom e il Parlamento e chi ne ha più ne metta…

E’ indiscutibile che il Parlamento  emani le leggi: è un organo legislativo!; l’Agcom ha altre funzioni  attribuite dalla legge e agisce per limitare i danni derivanti da illeciti ai titolari dei diritti d’autore; opera con una  tutela aggiuntiva a quella  giudiziaria, già esistente, e non in  sostituzione di questa; tanto è che se è stata avviata un’azione giudiziaria l’Agcom archivia la pratica in suo possesso.

La ratio del Regolamento è da ricercare nella velocità di propagazione che è insita della rete, e la necessità di intervenire con immediatezza contro gli illeciti sul web.

Uno dei relatori del testo del Regolamento, Francesco  Posterano, sul sole 24 ore, quasi a voler rispondere alle  numerose diatribe presenti sulla rete, ha chiarito in modo semplice :” La verità è un’altra. Da una parte ci sono l’autore che crea, e i il produttore che investe; dall’altra il pirata, che ruba”: e su questo mi sembra che non si possa discutere perché è quanto potrebbe accadere (e accade) nella rete e…permettetemi anche fuori di essa!

Il Regolamento, come si può leggere all’art.3,  “…non riguarda gli utenti finali che fruiscono di opere digitali in modalità  downloading o streaming…” riguarda, chi lede i diritti alle proprietà intellettuali, volendo  colpire la pirateria “massiva” e a “fini di lucro”.

Misure per favorire lo sviluppo e la tutela delle opere digitali

Nel Regolamento c’è una novità interessante che, a causa delle numerose critiche, rischia di finire in secondo piano.

Mi riferisco alle misure per favorire la diffusione, lo sviluppo e la tutela delle opere digitali,  all’educazione dei più giovani, alla conoscibilità dei servizi per la loro fruizione legale; all’elaborazione di codici di condotta da parte dei prestatori di servizi della società dell’informazione  per favorirne la cooperazione ai fini della tutela del diritto d’autore. Si tratta di un valore aggiunto, non si può sperare che le sole misure repressive possano fare da deterrente alla criminalità organizzata. Occorre prima di tutto fare opera di prevenzione, diffondere la legalità, sollecitando comportamenti consapevoli nell’approccio alle opere digitali. Bisogna rispettare  l’altrui opera se si vuole dare al diritto d’autore un valore  fruibile da tutti.

 E’ stato istituito a questo proposito un organo collegiale, il Comitato, composto dal Segretario generale dell’Autorità e da altre autorità meglio specificate nel Regolamento che  semplifica la distribuzione di opere digitali al fine di favorire l’accesso alle stesse e adotta  codici di condotta elaborati in collaborazione con i prestatori di servizi di pagamento, fondati sull’analisi delle transazioni economiche e dei modelli di business che consentono il finanziamento dell’offerta di contenuti in violazione del diritto d’autore.

Il Comitato, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, cura la promozione di misure di educazione alla legalità nella fruizione di opere digitali, anche attraverso l’adozione di procedure di reindirizzamento automatico temporaneo ad apposite pagine internet a ciò dedicate; predispone inoltre le misure per sostenere lo sviluppo delle opere digitali, per rimuovere le barriere esistenti e a promuovere iniziative commerciali di ampia fruibilità. Cura il monitoraggio dello sviluppo dell’offerta legale di opere digitali e altro ancora…

Procedura per bloccare il fenomeno della pirateria presente nel web.

La procedura prende avvio con la presentazione di una istanza del titolare del diritto leso (o di associazioni  di gestione collettiva o di categoria mandatarie  del titola del diritto) all’Autorità Agcom la quale, a tutela del diritto, può ordinare la rimozione selettiva dei contenuti protetti dal copyright quando il sito è in Italia . Se la lesione riguarda violazioni massive o il sito è all’estero, potrà ordinare  la disabilitazione dell’accesso  al sito direttamente tramite il fornitore di connettività.

Se non si ottempera all’ordine, scattano sanzioni pecuniarie fino a 250mila euro. I moduli per la presentazione della istanza sono rintracciabili sul sito dell’Autorità Agcom.

Il Regolamento prevede espressamente che l’Autorità non intervenga mai di “ufficio” ma solo su istanza della parte lesa nel diritto, escludendo “… che i provider siano chiamati a svolgere un’attività di monitoraggio della rete” così come da più parti lamentato.

L’archiviazione o l’avvio del procedimento devono avere luogo entro 7 giorni se si tratta di procedimento ordinario, di 3 giorni se si tratta di procedimento abbreviato. Eventuali  controdeduzioni e/o ravvedimenti devono pervenire  all’Organo Collegiale entro cinque giorni, di 3 giorni se il procedimento  è abbreviato.

La decisione finale deve essere presa  dall’Agcom in tempi brevi, entro e non oltre 35 giorni nel procedimento ordinario e, non oltre  12 giorni, in quello abbreviato.

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