MEDIATORI E TIROCINIO

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Al mediatore civile e commerciale è richiesta una specifica formazione e uno specifico aggiornamento biennale (art. 4 comma III, lett. b – DM 180/10). A tale formazione il d.lgs. 145/11 aggiunge l’obbligo per i mediatori di partecipare a venti tirocini da attuarsi in due anni.
Gli Organismi quindi devono prevedere tali attività nei rispettivi Regolamenti e permettere che i tirocini siano effettuati gratuitamente presso le loro sedi. Possono ammettere al tirocinio formativo solamente i propri iscritti, oppure accordarsi con altri Organismi affinché i loro mediatori iscritti possano – in modo incrociato – effettuare nel biennio il tirocinio assistito.
La disciplina in esame, però, risulta abbastanza lacunosa nonché carente sotto vari aspetti. In particolar modo diverse sono le problematiche :
a) il dies a quo da cui fare decorrere il periodo del biennio, e
b) la mancanza di un registro dei nominativi dei mediatori iscritti su cui annotare sia le ore di formazione sia le ore di tirocinio, oltre al totale delle mediazioni effettuate dagli stessi.
Partendo da quest’ultimo aspetto è bene mettere in evidenza che:
– presso il Ministero di Giustizia esiste un elenco di Organismi (pubblici e privati) e non un elenco di mediatori;
– all’interno degli Organismi di mediazione esiste una lista di nominativi di mediatori che operano in quella struttura.
Purtroppo però è evidente una incongruenza, perché il Responsabile del Registro al Ministero di Giustizia che ha l’obbligo di controllare che la validità dei requisiti richiesti ai mediatori siano sempre validi (in particolare quelli di formazione e tirocinio), non pare abbia l’Elenco dei mediatori su cui svolgere il controllo. La cosa si complica se si considera che ogni mediatore può prestare la propria attività in non più di cinque Organismi, e potrebbe svolgere il tirocinio assistito in ben cinque diversi Enti.
Il Ministero perciò dovrebbe effettuare su ogni nominativo iscritto presso ogni Organismo il conteggio delle ore effettuate come formazione e dei tirocini assistiti.
A carico degli Organismi invece permane l’obbligo di regolamentare il tirocinio –gratuitamente- presso di loro, e l’obbligo di comunicare al Ministero di Giustizia i soggetti che stanno svolgendo tale formazione e la quantità di incontri assistiti effettuati.

Al tirocinante – mediatore, però, non viene rilasciato alcun attestato o documento comprovante gli incontri svolti con la mediazione assistita. In quasi tutti gli Organismi viene fotocopiata la dichiarazione di “rispetto della privacy” da parte dei mediatori-uditori che partecipano alla mediazione.
Altra situazione singolare è che non è concessa la possibilità di “conteggiare” come tirocinio/formazione la mediazione svolta dal professionista. Un Conciliatore, nell’arco di due anni, potrebbe svolgere quindi anche più di venti mediazioni, neanche un tirocinio assistito; anche il contrario è possibilissimo.
Il problema è che il mancato tirocinio e la mancata formazione nel biennio, comportano, quale sanzione per il mediatore, la cancellazione ex lege dagli elenchi degli Organismi di mediazione.
Va evidenziato che in altri settori professionali ove è richiesta sia la formazione assistita sia la formazione continuativa, apposite e necessarie regolamentazioni permettono una verifica/accertamento sul professionista. Ad esempio: il praticante avvocato, per poter ottenere l’attestato di compiuta pratica (documento necessario per la partecipazione all’esame di Stato), ha l’obbligo di assistere a un numero determinato di udienze e di svolgere un numero imprecisato di atti e pareri legali sotto il controllo e la vidimazione di un Avvocato già iscritto all’Albo.
Anche la professione del dottore commercialista è soggetta all’obbligo di formazione periodica e continuativa.
La normativa vigente non contempla poi che i professionisti ai quali è richiesta la formazione continua che non sono iscritti in alcun Ordine/Albo, anche se sono accreditati in Organismi iscritti nell’elenco presso il Ministero di Giustizia, non hanno la possibilità di vedersi accreditate le ore di formazione e tirocinio per la mancanza di una disciplina ad hoc che regolamenti tale aspetto.
Potremmo auspicare che gli Organismi (molti lo hanno già fatto) si dotino di un Regolamento per la disciplina di queste attività e il modo in cui effettuare i relativi controlli: il primo controllo sulla formazione continua dei mediatori potrebbe avvenire proprio nell’Organismo in cui il mediatore è iscritto.

Luciana E.

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