Avvocati e Mediazione.

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Domanda: E’ possibile attivare una mediazione senza l’assistenza di un avvocato?

Con circolare del 2 dicembre 2013 n. prot. 168322, il Ministero della Giustizia ha fornito interpretazioni e direttive circa l’articolo 84 del ‘Decreto del fare’ che hanno apportato alcune profonde modifiche al testo del Dlgs n. 28 del 2010 sulla Mediazione Civile e Commerciale.
Particolarmente interessante è la duplice considerazione sulla necessità della presenza dell’avvocato in mediazione e sul fatto che l’avvocato è comunque un mediatore di diritto.

Risposta: Ogni cittadino può sempre dare avvio a una procedura di mediazione senza la necessità dell’assistenza dell’avvocato. È però bene che egli sappia quanto segue:

1) Se la controversia riguarda una della materie ritenute dalla normativa “obbligatorie” (condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, responsabilità medica e sanitaria, diffamazione, contratti assicurativi, bancari e finanziari) l’avvocato dovrà essere sempre presente; soltanto la presenza del legale nella mediazione consentirà alla parte proponente di accedere alla fase successiva davanti al giudice.
2) In caso di esito negativo della mediazione, chi ha proposto l’istanza di mediazione non potrà procedere in Tribunale se non è assistito da un avvocato;
3) Anche nel caso di mediazione delegata la presenza dell’avvocato è obbligatoria.
Approfondiamo:
Il mediatore nel comunicare al convenuto l’istanza di convocazione in mediazione dovrà avvertirlo di presentarsi con un avvocato.
Qualora il convenuto si presentasse in mediazione senza il legale, il mediatore ha l’obbligo di avvertire il convenuto che è un suo diritto essere assistito da un legale.
Quale altro comportamento può tenere il mediatore in tali casi?
Può, prima di iniziare la mediazione, redigere verbale e aggiornare la seduta ad altra data per permettere alla parte convenuta di avvalersi dell’avvocato;
Può, se le parti sono d’accordo, continuare la mediazione come un’ipotesi facoltativa e non obbligatoria. Ciò perché all’attore basta aver convocato il convenuto davanti all’Organismo di mediazione per poter poi attivare il giudizio dinanzi all’autorità ordinaria, in conseguenza dell’esito negativo della mediazione, o del fatto che il convenuto non si sia presentato in mediazione.
L’aver avviato la mediazione su base volontaria non pregiudica infatti la volontà di procedere al giudizio successivo: infatti la condizione di procedibilità è stata comunque realizzata dall’attore con la sola convocazione del convenuto.
4) Se la controversia, invece, riguarda materie facoltative, chi attiva la mediazione può non essere assistito da un avvocato; in caso di esito negativo l’attore potrà comunque rivolgersi al giudice per iniziare un normale giudizio per il riconoscimento del suo diritto.
Naturalmente, nell’ambito della mediazione facoltativa, le parti potranno in ogni momento esercitare la facoltà di ricorrere all’assistenza di un avvocato, anche in corso di procedura di mediazione che può intervenire per assistere le parti anche solo nel momento conclusivo dell’accordo di mediazione al fine di sottoscriverne il contenuto e certificarne la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 12 del decreto summenzionato.

Luciana Evangelista

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